Investigazioni Difensive
Attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice, il quale attribuisce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, termine idoneo a ricomprendervi anche la persona offesa e le altre parti private.
L. n. 397/2000 contiene la disciplina inerente alle c.d. investigazioni difensive. Per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigative.
L’investigatore privato nell’ambito del processo penale, su specifico mandato dell’avvocato, può svolgere le seguenti attività investigativa:
• Attività investigativa preventiva art. 391/nonies c.p.p.;
• Individuazione di elementi di prova a favore dell’ indagato o della parte lesa;
• Sopralluoghi tecnici art. 391/sexies c.p.p.;
• Colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni art. 391/bis c.p.p..